Coronavirus: Cosa dice il Dpcm 10.3.2020, buone norme e misure igienico-sanitarie
Il discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte della sera del 9 marzo rappresenta un punto cruciale per tutta la Nazione. Un atto che, per la prima volta nella storia italiana limita lo stile di vita della popolazione. Sinteticamente, il discorso del Premier (che anticipa il Dpcm 10.3.2020), allarga lo status di “zona rossa”, e tutti i conseguenti obblighi, a tutta Italia.
COSA PREVEDE IL DECRETO:
1. LIMITI AGLI SPOSTAMENTI
Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
Anziani e persone immunodepresse o con patologie devono restare a casa
Il Comune di Rutigliano ha attivato, grazie alla collaborazione dell’ Associazione Protezione Civile Rutigliano, i numeri sotto indicati, attivi h24, per la consegna a domicilio di farmaci, alimenti e servizio di trasporto per persone anziane e con disabilità.
https://www.comune.rutigliano.ba.it/rutigliano/po/mostra_news.php?id=646&area=H
Chi ha parenti anziani e/o non autosufficienti, può recarsi a fornire assistenza; è bene però tener conto del fatto che questi sono i soggetti più a rischio, quindi è necessario proteggerli dal contagio il più possibile.
È possibile recarsi a fare la spesa, una persona per famiglia; i commercianti sono tenuti a consentire l’accesso ad un numero limitato di persone per volte per garantire la distanza di 1 metro fra le persone.
Non sono consentiti spostamenti da un Comune all’altro se non per cause di estrema necessità (lavoro, salute, necessità, rientro al proprio domicilio); per tali spostamenti, è necessario munirsi di autocertificazione.
2. RACCOMANDAZIONI PER I SOGGETTI CON ALTERAZIONI FEBBRILI
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. NON recarsi al Pronto Soccorso.

3. PRESCRIZIONI PER I SOGGETTI IN QUARANTENA
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
4. EVENTI SPORTIVI
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Gli impianti sportivi sono utilizzabili a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti d’interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzate da organismi sportivi internazionali, all’interno degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti i casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
Lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi a condizione che sia possibile consentire la distanza interpersonale di un metro.
5. IMPIANTI SCIISTICI
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici
6. EVENTI IN LUOGO PUBBLICO
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.
7. RACCOMANDAZIONI PER I DATORI DI LAVORO
Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r
8. SERVIZI EDUCATIVI E PER L’INFANZIA
Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi
9. LUOGHI DI CULTO
L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.
10. MUSEI
Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura
11. PROCEDURE CONCORSUALI
Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
12. RISTORAZIONE E BAR
Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
È interdetto del servizio al banco.
13. ATTIVITÀ COMMERCIALI DIVERSE DA QUELLE DI RISTORAZIONE
Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
14. CONGEDI SANITARI
Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale
15. RIUNIONI IN COLLEGAMENTO
Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti.
16. PRESCRIZIONI PER STRUTTURE DI VENDITA MEDIE E GRANDI
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’ attività in caso di violazione.
17. CENTRI SPORTIVI
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
MISURE IGIENICO-SANITARIE
a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mai;
b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) Evitare abbracci e strette di mano;
d) Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
g) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
h) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
i) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
j) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate

Sanzioni ipotizzabili per le violazioni alle prescrizioni per il contrasto alla diffusione del Virus COVID-19 (Art. 4 comma 2. D.P.C.M. 08 marzo 2020)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Decreto è punito ai sensi dell’art. 650 c.p. come previsto dall’art. 3 comma 4 del D.L. 23.02.2020. n. 6”. Si veda inoltre il combinato disposto degli art. 438 e 452 c.p. per il quale “chiunque cagioni la diffusione di un epidemia nella quale trovino la morte più persone è punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni”
Tutti gli aggiornamenti sul sito del Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
ORDINANZA DELLA REGIONE PUGLIA
Come da disposizioni dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano dell’8 Marzo 2020, chiunque sia rientrato in Puglia, dal 7 Marzo in poi, da questi territori, ha l’obbligo di:
- restare a casa o domicilio in ISOLAMENTO per 14 giorni;
- chiamare subito il tuo medico curante o compilare il modulo online per dichiarare di essere rientrato in Puglia (link al modulo: https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus);
- non spostarsi o viaggiare per 14 giorni;
- rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
- avvertire subito il proprio medico o l’operatore di sanità pubblica se compaiono sintomi.
Chi non rispetta l’Ordinanza commette un reato ed è passibile di azione penale.
È possibile leggere il testo completo dell’ordinanza qui: http://rpu.gl/ord-080320-1130
Nel portale dedicato della Regione Puglia sono disponibili aggiornamenti in tempo reale: www.regione.puglia.it/coronavirus
La Regione Puglia ha istituito un Numero Verde, attivo dalle 8.00 alle 22.00: 800713931
Cosa fare caso per caso: http://www.regione.puglia.it/coronavirus-cosa-fare
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