Festività natalizie e Capodanno: Divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici a Rutigliano
Con una nota pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Rutigliano il 24/21/2019, il Sindaco di Rutigliano, Giuseppe Valenzano, rende nota la seguente ordinanza:

AVVISO PUBBLICO – ORDINANZA RECANTE IL DIVIETO DI UTILIZZO DI FUOCHI PIROTECNICI DURANTE LE FESTIVITA’ NATALIZIE E DEL NUOVO ANNO A TUTELA DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA.
PREMESSO CHE:
- è consuetudine durante il festeggiamento del Natale e dell’anno nuovo festeggiare con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- ogni anno, a causa dell’utilizzo di detti fuochi pirotecnici, si verificano danni a cose ed infortuni alle persone, in alcuni casi nazionali anche letali o con traumi di gravissima entità;
- l’utilizzo di detti artifizi incide sulla qualità dell’aria, evitando le emissioni inquinanti in atmosfera,nonché al benessere degli animali;
CONSTATATO CHE
esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, in grado anch’essi di provocare danni fisici, sia a chi li maneggia che a chi ne venisse fortuitamente colpito; l’Amministrazione comunale, intende appellarsi al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità della collettività, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tali comportamenti possono avere per la incolumità di se stessi per altri;
TENUTO CONTO CHE:
l’esplosione di petardi, fuochi d’artificio ed altro potrebbe causare danni all’incolumità delle persone e degli animali, danneggiamenti a cose nonché pericolo di incendio, esponendo alla possibilità di danneggiamento anche monumenti e beni pubblici in genere;
RAVVISATA, pertanto, l’urgenza di prevenire ed eliminare le prospettate situazioni di grave pericolo per l’incolumità pubblica, che si determinerebbe consentendo lo sparo di petardi e simili; VISTO l’art. 6, comma 2, della Direttiva 2007/23/CE, che lascia alle autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l’uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuoco d’artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso l’uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d’artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute e incolumità delle persone, o protezione dell’ambiente; RICONOSCIUTA la sussistenza dei presupposti che giustificano l’esercizio del potere di ordinanza, in considerazione della situazione di grave e concreto pericolo per l’interesse pubblico specifico a cui si intende apprestare una tutela anticipata;
ORDINA
- Nel periodo dal 24 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020 è vietato su tutto il territorio comunale: – l’utilizzo di qualsiasi tipo di articolo pirotecnico: mortaretti, petardi, o simili, anche se di libera vendita, in luogo pubblico o in luogo privato da cui possa cadere su luoghi pubblici; – l’utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS; – l’utilizzo di fuochi pirotecnici, posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l’uso stabilite sulle etichette;
- Nel su indicato periodo temporale è vietata la vendita ambulante di ogni tipo di fuoco pirotecnico e la vendita di qualsiasi tipo di fuoco pirotecnico.
- È fatto divieto a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private: finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute, ecc., di consentire a chicchessia l’uso delle dette aree private per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.
- Salva ed impregiudicata l’applicazione di sanzioni penali (artt. 650 e 703 c.p.), per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo di € 25,00 (Euro venticinque/00) e un massimo di € 500,00 (Euro cinquecento/00) tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell’art. 7-bis del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). I trasgressori potranno inoltre essere puniti con la sanzione prevista dall’art. 17, comma 2, del r.d. n. 773 del 1931.
- Demanda per l’osservanza al Corpo della Polizia Locale e a tutte le Forze di Polizia.
- La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo pretorio comunale on line ed è immediatamente esecutiva.
- Il presente provvedimento viene trasmesso per quanto di propria competenza: al Sig. Prefetto – Ufficio Territoriale del Governo di Bari, al sig. Comandante Stazione Carabinieri di Rutigliano, al Comando del della Polizia Locale di Rutigliano.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento.
Il Sindaco Dott. Giuseppe Valenzano
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