Top 10 Divieti ancora validi a Rutigliano
L’ Ordinanza “anti-vetro” e la sua recente rettifica hanno dato modo ai rutiglianesi di discutere animatamente sulle migliori soluzioni da adottare rispetto a questo attuale problema. Spulciando i regolamenti comunali, però, ci si può imbattere nel vigente Regolamento di Polizia Urbana che nasconde qualche curioso dettaglio.
Dopo aver letto il Regolamento di Polizia Urbana, proponiamo questa “Top 10” dei divieti attualmente validi a Rutigliano.
Premesse sul Regolamento di Polizia Urbana
Prima di cominciare, è d’obbligo fornire al lettore qualche dato preliminare. Il Regolamento di Polizia Urbana è il C.C. 114 del 2/10/1970. Come si può ben capire dalla data, il regolamento è del 1970. Non deve sorprendere, quindi, che l’insieme di norme si riferisca ad una società che oggi non esiste più. Il C.C. 114 del 2/10/1970 è stato leggermente modificato il 20 ottobre 1975 ma non negli articoli di seguito proposti.
Nel 2017 il Regolamento viene riconfermato nella deliberazione n. 94 del 26/07/2017 aggiornandone alcune sanzioni.
Tutt’ora questo documento è il riferimento normativo per la Polizia Urbana.
1) Articolo 59 – Norme per i negozi di grammofoni
La tecnologia ha fatto passi da gigante nei 49 anni dalla redazione del Regolamento di Polizia Urbana. Rutigliano può avvalersi però dell’Articolo 59 per regolamentare le emissioni sonore di “negozi per la vendita di apparecchi radio e grammofoni”. Nello specifico gli apparecchi “possono essere fatti funzionare per pubblicità” dalle 8 alle 13 del mattino e dalle 16 alle 19:30 alla sera, “il suono degli apparecchi dovrà, però, essere tenuto a bassa tonalità”.

2) Articolo 19 – Vietato giocare e scivolare sul terreno ghiacciato
Su suolo pubblico, ci mostra l’articolo 19, è vietato il gioco e qualsiasi tipo di esercitazione sportiva. È inoltre vietato l’uso di pattini e trampoli e scivolare su terreno ghiacciato.

Divieto di Giuochi su Suolo Pubblico:
Articolo 19 Regolamento Polizia Urbana
Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva, che possa rendere intralcio alla circolazione in genere.
È assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l’uso di pattini e di trampoli, scivolare con o senza pattini su terreno coperto di neve e ghiaccio.
3) Articolo 28 – Vietato lavare o riparare veicoli
Su suolo pubblico è vietato lavare veicoli (e carri) e riparazioni degli stessi. L’articolo 28 passa al Sindaco la possibilità di individuare, tramite permesso ufficiale, aree in cui questo divieto può essere aggirato. Naturalmente tra le riparazioni sono esentate quelle per cause di forza maggiore.

È proibita in luoghi pubblici e aperti al pubblico, la lavatura di vetture, autovetture, carri e simili.
art. 28 Regolamento Polizia Urbana
Il Sindaco potrà rilasciare permesso scritto per le località meno frequentate. Sono altresì vietate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico le riparazioni di veicoli, autoveicoli e simili, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore o caso fortuito.
4) Articolo 45 – Vietato sdraiarsi sull’erba, salire sugli alberi e raccogliere fiori
Sicuramente non piacerà al “Barone Rampante” di Italo Calvino ma l’articolo 45 intende regolamentare il comportamento dei cittadini negli spazi verdi comunali. Il Comma D, oltretutto, vieta la raccolta di fiori e frutti dagli arbusti quindi, se intendete raccogliere un mazzolino di fiori o avete adocchiato i melograni di via Donizetti, è vietato farlo.
Vietato passare e coricarsi nei siti erbosi , sedersi ai margini delle aiuole e sdraiarsi sulle panchine.
art 45 comma C
Vietato guastare o lordare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti.
art. 45 comma D
5) Articolo 45 comma E – Vietato occupare il posto con le sedie!
La classica sedia piazzata davanti casa è un emblema di un meridione folkloristico ma, forse non tutti sanno, è illegale almeno dal 1970.
Vietato collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose qualsiasi fisse e mobili. [su suolo pubblico, ndr]
art. 45 comma E

6) Articolo 38 – Vietato lavare e stendere biancheria in pubblico
Dal 1970 sino ad oggi è sempre stato vietato lavare in pubblico e stendere biancheria e panni (a meno che queste non siano visibili da strada pubblica). Da quasi 50 anni è possibile essere multati per le faccende domestiche.

La lavatura della biancheria dei panni e simili non è permessa fuori dai locali e recinti privati.
art 38 Regolamento Polizia Urbana
È vietato sciorinare, distendere e appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalla finestra, sui terreni o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti, se gli oggetti sciorinati, distesi od appesi siano visibili dal suolo pubblico.
7) Articolo 21 – Vietato “lasciar cadere” animali morti
Il titolo può sembrare piuttosto bizzarro. L’articolo 21 in buona sostanza descrive una buona pratica d’igiene. Tuttavia insospettisce il bisogno di specificare “animali morti”. È possibile che, negli anni ’70, fosse una pratica tanto diffusa da aver bisogno di normativa.
Ferme restando le vigenti disposizioni d’igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio ed anche semplicemente in vita al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.
art. 21 Regolamento Polizia Urbana
A tal fine è proibito deporvi , lasciarvi cadere e dar causa che vi cadano in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzature, animali morti, avanzi di erbaggi, di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico.
8) Articolo 60 – Vietato ingresso agli zingari
Un articolo che non ha bisogno di molti commenti, ancora valido sul territorio comunale. Nel testo originale del regolamento viene specificato tra parentesi l’etnia dei nomadi soggetti all’ordinanza.

Ai nomadi (zingari) è vietato transitare con i loro carri e baracconi per le vie del centro città. Essi dovranno percorrere le strade periferiche. Le soste dei medesimi potranno essere consentite solo alla periferia della città e negli spazi che saranno stabiliti dalla Autorità Comunale.
art.60 Regolamento Polizia Urbana
9) Articolo 30 – vietato tosare e ferrare animali in pubblico
Chiaramente, l’articolo 30, più di qualunque altro, si riferisce ad una società che non esiste più. Questa normativa regolamenta ancora oggi il comportamento pubblico nei confronti di animali da pascolo, da soma e da allevamento. Ne citiamo solo un frammento.

È vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico. È vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le piazze dedicate a mercato.
art.30 Regolamento Polizia Urbana
10) Articolo 84 – Vietato occupare più di un posto con un fucile carico e sporco sputando a terra in un autobus
Può sembrare delirante ma il titolo di questo paragrafo è la sintesi di varie sezioni dell’articolo 84, norma che regolamenta il comportamento di passeggeri e conducenti su autobus comunali. Leggere per credere:
Ai passeggeri degli autobus è vietato:
art. 84 Regolamento Polizia Urbana
6) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi
7) sputare all’interno della vettura
8) portare fucili carichi, oggetti pericolosi, sudici o che possono imbrattare o comunque riuscire molesti ai viaggiatori
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